La Retribuzione
(Nozione, caratteristiche e
struttura)
a cura del Dirigente sindacale UIL
FPL di Roma e Provincia Paolo Dominici in collaborazione con il Segretario
Generale di Roma e Provincia Claudio Tulli.
(non esiste una
definizione unitaria)
La retribuzione
costituisce il principale obbligo del datare di lavoro a fronte della presentazione fornita dal lavoratore (cfr. artt. 2094
e 2099 cod. civ.). La corrispettività tra le due contrapposte obbligazioni non
va comunque intesa in senso assoluto, sia perché la
misura della retribuzione deve comunque rispettare il minimo garantito
dall’art. 36 della Costituzione, a tutela della posizione del lavoratore, sia
per la presenza nello svolgimento del rapporto di numerose situazioni in cui
permane l’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro pur in carenza di
prestazione lavorativa (come ad esempio nei casi di assenza per malattia,
maternità, infortunio sul lavoro). Nel nostro ordinamento non esiste una nozione unitaria di retribuzione, in quanto
il legislatore ha fornito criteri di computo della retribuzione solo per alcuni
istituti legali (es. trattamento di fine rapporto), né sussiste un principio
valido a tratto generale secondo il
quale per l’individuazione della retribuzione utile al fine del calcolo dei
vari istituti contrattuali debba
necessariamente farsi riferimento alla “retribuzione globale di fatto”
(retribuzione comprensiva di quanto complessivamente ricevuto dal lavoratore.
Per la
determinazione di ciascuna voce retributiva occorre perciò individuare gli
elementi che concorrono alla specifica base di calcolo secondo la disciplina
contrattuale collettiva o individuale
applicabile alla fattispecie (tratteremo più avanti
quella relativa al contratto dei lavoratori del Comparto Sanità).
In ultimo
occorre distinguere tra la retribuzione intesa come obbligazione corrispettiva
del lavoro prestato e le nozioni di retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed ai fini fiscali,
ricavabili dallo stesso contesto normativo (art. 51 –
ex 48 – DPR n. 917/1986) ma ciascuna caratterizzata da particolari deroghe ed
eccezioni.
Requisiti
·
In linea generale si riconosce
natura retributiva alle erogazioni connotate dal carattere di:
·
corrispettività, deve trattarsi di importi che trovano causa diretta o indiretta nel
rapporto di lavoro. Se la prestazione viene a mancare cessa anche l’obbligo
retributivo tranne nei
casi espressamente previsti dalla legge
(come ad esempio per le assenze per malattia, infortunio sul lavoro,
maternità, permessi sindacali, etc.) ed eventualmente dal contratto collettivo;
·
onerosità, la prestazione
di lavoro subordinato si presume sempre effettuata a titolo oneroso, salvo che
la gravità venga provata - ma in modo
rigoroso – desumendola dalla originaria volontà delle parti nonché dalle
modalità di svolgimento del rapporto (Cassazione 16 febbraio 1993, n. 1895);
·
obbligatorietà, l’erogazione deve costituire un obbligo per il datore di lavoro
derivante dalla legge, dal contratto collettivo o individuale;
Non rientrano nel novero delle voci retributive gli importi che
costituiscono rimborso spese, ne le erogazioni che
hanno carattere di liberalità. Occorre tuttavia precisare che un’erogazione
liberale da parte del datore di lavoro può giustificarsi solo si occasionale e collegata
ad eventi particolari: si ritiene infatti che la ripetitività
dell’erogazione, pur inizialmente effettuata
per determinazione unilaterale,
privi l’erogazione stessa (anche se di ammontare variabile)
dell’originale funzione di
liberalità attribuendole quella di corrispettivo della
prestazione lavorativa (Cassazione, S.U., sentenza 23 agosto 1990, n. 8573);
·
determinatezza o
determinabilità, l’importo di ogni singola voce
retributiva è normalmente stabilito nel contratto collettivo o individuale di
lavoro. Rispondono a questo requisito anche le voci di cui non sia prederminato l’importo
ma siano individuati i criteri di calcolo (es. premio di
produttività calcolato sulla base di parametri stabiliti nell’accordo
aziendale e istitutivo).
La
busta paga
Le normative che regolano la materia in questione, e che spieghiamo all’interno
di “vademecum”, si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente
dal contratto di lavoro applicato, eccezion fatta per gli importi delle
aliquote applicate..
Indice:
funzioni delle busta paga
le informazioni che devono essere contenute nella busta
paga
analisi delle singole voci
determinazione della retribuzione lorda
le trattenute
gli assegni familiari-ritenute previdenziali ed assistenziali
il conguaglio contributivo
ritenute fiscali
trattenute in base al reddito (aliquote irpef)
l’addizionale regionale e quella comunale
detrazioni
il conguaglio fiscale
i contributi sindacali
Funzione della busta paga
(Legge n. 4 del 5 gennaio 1953)
Al momento del pagamento della retribuzione, il datore di lavoro deve
consegnare al lavoratore un documento, la busta paga, contenente gli element iche compongono la
retribuzione stessa nonché alcune altre informazioni.
La
funzione della busta paga é quella di documentare quanto il lavoratore
percepisce in un dato periodo lavorativo, da parte di un determinato datore di
lavoro, in ottemperanza al contratto di lavoro applicato o alle leggi vigenti
in materia previdenziale e fiscale.
La
busta paga ha validità giuridica e può, pertanto, essere utilizzata in caso di
controversia con il datore di lavoro davanti all’autorità giudiziaria. È
importante quindi conservarla.
I
termini entro i quali effettuare dei reclami sono:
-1
anno per errori di calcolo;
-
5 anni per erronee interpretazioni delle norme contrattuali e di legge.
Prescrizione
dei crediti di lavoro
I
crediti di lavoro si prescrivono
normalmente in 5 anni. Il lavoratore pertanto non deve lasciar scadere questo
termine senza mettere in mora il datore di lavoro debitore. Occorre in altre
parole comunicare formalmente all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, la propria volontà di ottenere il pagamento di quanto dovuto, specificando
le voci retributive che si ritengono non percepite.
(per esempio: arretrati per straordinari, livello
superiore, mensilità aggiuntive, indennità varie, indennità specifiche di
qualifica).
Attenzione:
malgrado vi siano dubbi, sulla loro legittimità costituzionale, permangono dei
termini di prescrizione inferiori ai 5 anni, nello specifico:
- 1anno, per elementi retributivi corrisposti
con periodicità inferiore al mese;
- 3 anni, per elementi retributivi corrisposti con
periodicità superiore al mese (mensilità aggiuntive,
premi annuali, indennità sostitutive, ferie, festività,ecc.)
I
termini di decorrenza della prescrizione cominciano a decorrere con modalità differenti tra le grandi o le piccole aziende,
intendendo come grandi quelle dove si applica la tutela, cosiddetta reale, sui
licenziamenti (di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), per
piccole, quelle in cui si applica la limitata tutela prevista dalla legge
108/1990.
Più
chiaramente, si applica la tutela reale dello Statuto in tutte le unità
produttive con più di 15 addetti e comunque, anche
nelle unità più piccole, se l’azienda ha, nel complesso, più di 60 addetti.
Negli altri casi si applica la limitata tutela della legge 108/90.
Ora
nelle aziende grandi, con tutela reale, la prescrizione decorre dalla data di
mancata erogazione del singolo elemento retributivo e pertanto anche durante il
rapporto di lavoro; nelle aziende piccole, con tutela della legge 108/90, i
termini di prescrizione decorrono dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).
Le informazioni
che devono essere contenute nella busta paga
La legge citata non prescrive un
particolare modello di busta paga. Pertanto ogni
datore di lavoro adotta il proprio. Tuttavia tutti debbono
contenere almeno le seguenti informazioni:
1) nome e cognome e codice fiscale del lavoratore;
2) qualifica professionale, attribuitagli dal datore di lavoro in relazione
alle mansioni effettivamente svolte;
3) dati identificativi del datore di lavoro; la busta paga deve contenere gli
elementi identificativi del datore di lavoro indipendentemente dalla forma
giuridica che ha assunto lo stesso (impresa individuale o società). E deve
quindi contenere la firma o il timbro del datore di lavoro stesso;
4) periodo cui la retribuzione si riferisce;
5) inoltre la busta paga deve contenere l’indicazione:
- degli assegni per nucleo familiare (se spettanti),
- di tutti gli elementi che compongono la retribuzione,
- delle singole trattenute distintamente elencate.
Analisi delle singole voci
La retribuzione netta che
percepisce il lavoratore in busta paga si ottiene
sommando un insieme di voci e sottraendo dal totale di queste ultime le
ritenute previste per legge.
Vengono prese in esame sia la funzione, cioè a quale
aspetto della prestazione lavorativa si riferisce la singola voce, sia
l’origine (cioè se frutto di contrattazione confederale ,nazionale di
categoria, aziendale, ecc.), oltre ad altre osservazioni utili.
Qui di seguito tratteremo le ritenute, le detrazioni, gli assegni familiari, le trattenute sindacali e il procedimento per ottenere la retribuzione netta.
Determinazione della retribuzione lorda
La somma delle singole voci retributive contrattuali costituisce la retribuzione lorda mensile. É opportuno osservare che alle voci così dette fisse ricorrenti vanno aggiunte - ove se ne sia maturato il diritto – le voci accessorie (straordinario ed indennità varie).
Calcolo dell’importo relativo
alle prestazioni straordinarie
Con decorrenza 31/12/2001, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 34, comma 7, del CCNL 07 Aprile 1999, si ridetermina dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all’art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 07 Aprile 1999 modificato dall’art. 24, comma 3, del CCNL 2002 – 2005 (Ià biennio economico), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 8 del citato art. 34. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 27 del CCNL 07 Aprile 1999 il valore divisore è fissato in 151.
Calcolo Aliquote prestazioni straordinarie
|
||
|
Voci
retribuzione: Stipendio + Importo fascia + valore ind.tà comuni + rateo 13^ = Y |
||
(Y)
|
/ |
156 x 15% (straordinario diurno) |
|
(Y) |
/ |
156 x 30% (straordinario festivo o diurno) |
(Y)
|
/ |
156 x 50% (straordinario festivo notturno) |
La mensilizzazione e il conguaglio mensile o annuo
E’ ormai invalsa l’abitudine presso la stragrande maggioranza delle aziende di corrispondere la retribuzione su base mensile. Il CCNL Comparto Sanità, stabilisce convenzionalmente che la retribuzione venga calcolata sulla base di n. 26 giorni (equivalenti a n. 156 ore) mensili, operando solo conguagli in detrazione in caso di permessi o assenze non retribuiti o in aggiunta, nel caso di lavoro straordinario o indennità accessorie (Artt. 44 e/o art. 46: indennità di turno, indennità di lavoro festivo, indennità di disagio, etc).
Reclami e controversie
I reclami e le controversie di lavoro possono essere regolati in duplice modo:
- per via sindacale, secondo quanto disposto dalla disciplina generale del contratto nazionale, e cioè: direttamente mediante un accordo con l’azienda; indirettamente, ma sempre in azienda, ricorrendo alle rappresentanze sindacali unitarie; mediante l’Ufficio vertenze del sindacato che convoca l’azienda nelle opportune sedi;
- mediante i disposti della legge 11.8.1973, n.533, che modifica gli articoli 409 eseguenti del Codice Civile.
La legge fissa due livelli per la soluzione di reclami e controversie: la conciliazione per tramite di apposite commissioni costituite presso l’Ufficio provinciale del Lavoro; il ricorso alla magistratura (causa), con funzione di giudice del lavoro. Tale ricorso può avere tre gradi di giudizio: pretura, tribunale, cassazione. Comunque il decreto legislativo 80/1998 stabilisce che chi intende proporre in giudizio una causa di lavoro deve prima promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla cui conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso l’apposita commissione istituita presso l’Ufficio Provinciale del lavoro.
Rinunce e transazioni
La rinuncia
E’
un atto unilaterale del lavoratore che rinuncia ai propri diritti. Essa non può
riguardare diritti futuri. Qualora riguardi diritti passati è
impugnabile entro 6 mesi dall’avvenuto atto di rinuncia con atto scritto
(raccomandata con ricevuta di ritorno).
La transazione
E’ un atto privato tra lavoratore e azienda con il quale
il lavoratore definisce la controversia rinunciando in parte a un suo diritto
disponibile.
La transazione è impugnabile entro 6 mesi con atto scritto (raccomandata con
ricevuta di ritorno).
La retribuzione: le
trattenute
Le normative
che regolano la materia in questione, e che spieghiamo in questa pagina, si
applicano a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal contratto di
lavoro applicato.
Ritenute
previdenziali e assistenziali
Ottenuta la retribuzione lorda, attraverso la somma delle diverse voci
retributive, per determinare la retribuzione netta é necessario detrarre
innanzi tutto le ritenute previdenziali e assistenziali
e, in secondo luogo le ritenute fiscali.
Il datore di lavoro trattiene al lavoratore e versa agli enti previdenziali e assistenziali (a partire dall’1/1/1998) il per il comparto
sanità:
-9.73% (circa) per il fondo ritenute assistenziali e previdenziali;
Fino al 1998 i datori di lavoro erano tenuti a comunicare
ogni anno all’Inps la situazione riassuntiva globale
delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente, a ciascun lavoratore.
Copia di tale documento doveva essere consegnata anche al dipendente (Modello
01M).
A partire dal 1999 tale denuncia è stata sostituita dalla cosiddetta
certificazione unica (Modello Cud), attestante l’ammontare complessivo delle
retribuzioni corrisposte, delle ritenute fiscali operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Il conguaglio
contributivo
Alla fine dell’anno, o al massimo con la retribuzione relativa
al mese di gennaio dell’anno successivo i datori di lavoro dovranno
effettuare, per effetto dell’applicazione di particolari normative in materia
contributiva, gli eventuali conguagli tra i contributi pagati dal
lavoratore e quelli realmente dovuti
dallo stesso .
I motivi che possono determinare questo tipo di conguaglio sono diversi:
- il premio di
risultato
- le erogazioni liberali
- i fringe benefits
- il massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità
contributiva al
31.12.1995.
Ritenute fiscali
Il nuovo meccanismo fiscale
introdotto dalla Finanziaria 2003 segna il passaggio da un sistema di detrazioni
(sconto sulla tassa stessa) a uno di
deduzioni (sconto su reddito imponibile).
Viene cioè modificato il precedente sistema, introducendo una
deduzione finalizzata a garantire la progressività dell'Irpef. A tutti i
contribuenti verrà
riconosciuta una fascia di esenzione pari a 3 mila euro a cui andranno
sommate le cifre seguenti a seconda delle tipologie di reddito
- 4.500 euro per i lavoratori dipendenti
- 4.000 euro per i pensionati
- 1.500 euro per lavoratori autonomi e imprese minori
- Eventuali oneri deducibili in base a quanto previsto dall'art. 10 del Tuir (Testo unico imposte sul reddito).
Per il calcolo delle deduzioni dovrà
essere utilizzata la seguente formula:
|
Euro 26 mila (reddito
convenzionale) |
+ |
|
Deduzione fissa (cioè 4.500 o 4.000 o 1500) |
+ |
|
3 mila euro |
+ |
|
Eventuali oneri deducibili |
+ |
|
Reddito complessivo annuo |
- |
|
Totale (X) |
|
Il
valore ottenuto (X) andrà diviso per il reddito convenzionale (euro 26 mila) e
il risultato* moltiplicato per la deduzione fissa (4.500 + 3.000). Si determina
così la deduzione reale su cui calcolare l'imponibile a cui andranno applicate
le aliquote della tabella sotto riprodotta:
(*)
Se tale risultato è maggiore o pari a 1 è inutile fare la moltiplicazione, in quanto la deduzione di euro 7.500 compete per intero.
(*)
Se invece è pari o inferiore a 0 è inutile fare la
moltiplicazione in quanto la deduzione non compete.
Clausola di salvaguardia
La legge prevede anche una
clausola di salvaguardia e cioè la possibilità, in
sede di dichiarazione dei redditi, di optare
per il vecchio sistema di calcolo dell'Irpef (quello calcolato sino a
tutto il 2002) qualora lo stesso risultasse più favorevole di quello determinato dalle nuove
disposizioni.
I nuovi scaglioni di imposta progressiva annuale dal 2003
|
Aliquote |
Scaglioni annuali |
Scaglioni mensili |
|
23% |
Fino a 15 mila euro |
Fino a 1.250 |
|
29% |
Da 15.000,1 a 29 mila euro |
Da 1.250,1 a 2.416,66 |
|
31% |
Da 29.000,1 a 32.600 euro |
Da 2.416,67 a 2.716,66 |
|
39% |
Da 32.600,1 a 70 mila euro |
Da 2.716,67 a 5.833,33 |
|
45% |
Da 70.000,1 mila euro |
Da 5.833,34 euro |
Esempio:
Caso di un lavoratore con
una retribuzione annua, al netto delle ritenute previdenziali, di euro 21.746:
|
Calcolo della deduzione reale |
Euro 26 mila |
+ |
|
|
Deduzione fissa (7.500) |
= |
33.500 |
- |
|
Reddito del lavoratore (21.746) |
= |
11.754 |
: |
|
Euro 26 mila |
= |
0,452 |
x |
|
7.500 |
= |
3.390 |
: |
|
365 (giorni dell'anno) |
= |
9,2877 |
x |
|
31 (giornate gennaio) |
= |
287,92 |
= |
Calcolo del reddito imponibile Irpef mensile
|
Reddito mensile del lavoratore |
- |
287,92 |
= |
Imponibile Irpef mensile 1.273,43 |
Calcolo dell'imposta
|
Imponibile Irpef mensile 1.273,43 euro |
||
|
1.250 euro al 23% |
= |
pari a un'imposta di 287,50 euro |
|
23,43 euro al 29% |
= |
pari a un'imposta di 6,79 euro |
|
Totale imposta gennaio |
294,29 euro |
|
Naturalmente gli importi così calcolati e
trattenuti mensilmente saranno soggetti al conguaglio di fine anno
L’addizionale regionale
I lavoratori dipendenti, pensionati e titolari
di redditi assimilati, dal 1998 versano una tassa alla Regione in cui
risiedono.
Si
chiama addizionale regionale. La sua misura è stata fissata, a partire dal 1°
gennaio 2000 , nella misura dello 0,9% dell’imponibile
fiscale, al netto degli oneri deducibili. Ciascuna regione con proprio
provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro e non oltre il 30
novembre dell’anno precedente alla sua applicazione, può maggiorare
l’aliquota fino all’1,4%.
L’addizionale comunale
Il
decreto legislativo 360/98 ha istituito, a partire dal
1999, un nuovo tributo: l’addizionale comunale. Vediamo qui di seguito la
struttura di tale imposta, composta da:
-
un’aliquota uguale per tutto il territorio, fissata con
decreto interministeriale entro il 15 dicembre dell’anno precedente la sua
applicazione. Contemporaneamente deve essere determinata l’equivalente
riduzione dell’aliquota Irpef. Tale norma non è mai stata applicata.
- un’aliquota
variabile che i comuni, anche in assenza del decreto interministeriale di cui
sopra, possono singolarmente deliberare.
L’elenco
dei comuni che hanno deliberato l’addizionale si può
trovare sul sito internet www.finanze.it.
La misura dell’addizionale comunale non
può comunque superare complessivamente lo 0,50%
dell'imponibile fiscale con un incremento
annuo non superiore allo 0,2%
Base imponibile e modalità di trattenuta delle addizionali
Effetti sulle addizionali Irpef
Le addizionali comunali e regionali Irpef andranno calcolate sul reddito imponibile del lavoratore senza tenere conto delle deduzioni. Tale base imponibile non risulta, pertanto, modificata dall'eventuale presenza delle deduzioni, volta a garantire la progressività dell'imposizione Irpef.
E’ previsto che le trattenute vengano effettuate nel seguente modo:
- in sede di conguaglio di fine anno l’azienda dovrà determinare l’addizionale dovuta da ogni dipendente e la stessa verrà indicata nel cedolino paga
- a partire dal mese successivo a quello
dello svolgimento delle operazioni di conguaglio il lavoratore subirà la
trattenuta che sarà suddivisa
mensilmente in un numero massimo di undici rate di
pari importo.
Detrazioni
|
Tabella A - Detrazioni d'imposta |
|
|
Scaglioni di reddito annuo (da/a) in euro |
Detrazione in euro |
|
27 mila/29.499,9 |
130 |
|
29.500/36.499,9 |
235 |
|
36.500/41.499,9 |
180 |
|
41.500/48.499,9 |
130 |
|
46.500/52.499,9 |
25 |
Rimangono invariati
(e pertanto valgono quelli in vigore nel 2002),
gli importi delle detrazioni per i carichi familiari.
|
Tabella
B - Detrazione per coniuge a carico (in euro) |
|
|
Reddito complessivo
(fino a) |
Detrazione annua |
|
15.493,71 |
546,18 |
|
30.987,41 |
496,60 |
|
51.645,69 |
459,42 |
|
Oltre
51.645,69 |
422,23 |
|
La detrazione
spetta per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, che non
possiede redditi propri per un importo superiore a
euro 2.840,513. |
|
|
Tabella C - Detrazioni per figli*
(in euro) |
||
|
Reddito complessivo |
Numero di figli a
carico |
Detrazione per ogni
figlio |
|
Fino a
36.151,98 |
da 1 in su |
516,46 |
|
Fino a
41.316,55 |
da 2 in su |
516,46 |
|
Fino a 46.481,12 |
da 3 in su |
516,46 |
|
Nessun limite |
da 3 in su |
516,46 |
|
Figli a carico in situazioni diverse
da quelle esposte sopra |
||
|
Figli di età inferiore ai
3 anni |
||
|
Reddito complessivo |
Detrazione per ogni figlio |
|
|
Fino a 51.645,69 |
primo
figlio: 427,63 |
successivi: 460,68 |
|
Oltre a 51.645,69 |
per
ogni figlio: 409,03 |
|
|
Figli di età superiore ai
3 anni |
||
|
Reddito complessivo |
Detrazione per ogni figlio |
|
|
Fino a 51.645,69 |
primo
figlio: 303,68 |
successivi: 336,73 |
|
Oltre a 51.645,69 |
per
ogni figlio: 285,08 |
|
|
|
|
|
|
Figli portatori di
handicap: per ognuno (senza limiti
di reddito): detrazione di 774,69 |
||
|
|
|
|
|
Detrazioni persone** a carico (in
euro) |
||
|
Reddito complessivo |
Detrazione |
|
|
Fino a 51.645,69 |
303,68 |
|
|
Oltre 51.645,69 |
285,08 |
|
|
(*) Si considerano a carico i figli,
compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi e affidati o affiliati
che non abbiano un reddito proprio superiore a euro
2.840,513. |
||
|
(**) Si considerano altre
persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a 5.500.000
lire annue, diversi da quelli menzionati sopra (*) che convivano
con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria. Esempio: genitori,suoceri, generi, nuore, coniuge separato o divorziato che
percepisca alimenti. |
||
Nota bene: Le
detrazioni viste nelle tabelle A), B) e C) sono rapportate a mese e competono
dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui
queste sono cessate.
Tabella D) - Detrazioni per figli a carico il cui genitore é il
solo contribuente
(l’altro coniuge manca perché deceduto o
in caso non abbia riconosciuto i figli)
-
Per il primo figlio si applica la tabella B).
-
Per gli altri, si applicano le detrazioni previste alla tabella C).
Entro due mesi dalla fine dell’anno
(normalmente con la busta paga relativa alla retribuzione di dicembre), il
datore di lavoro, quale sostituto di imposta, deve
effettuare il conguaglio tra le imposte effettivamente dovute dal lavoratore,
sul totale delle retribuzioni percepite durante l’anno, e l’ammontare delle
singole quote trattenute mensilmente.
Analogamente
viene fatto il conguaglio delle detrazioni operate nei
vari periodi di paga e quelle che, pur essendo dovute, non sono state concesse
al lavoratore per qualsiasi motivo (incapienza o
sospensione della retribuzione, errore materiale).
Dovranno,
se richiesto dal lavoratore, essere presi in considerazione anche gli
emolumenti e le ritenute certificati da altri datori di lavoro.
L’adesione al sindacato è libera. Esiste
comunque l’obbligo morale per il lavoratore di
iscriversi al sindacato, almeno per due ordini di motivi: acquisire più forza negoziale
e consentire il mantenimento dell’organizzazione sindacale. E’ previsto che i lavoratori possano raccogliere
contributi e svolgere opera di proselitismo nei luoghi di lavoro senza arrecare
pregiudizio allo svolgimento dell’attività aziendale. I lavoratori hanno
altresì diritto, previa delega individuale, a farsi trattenere in busta paga la
quota tessera del sindacato a cui aderiscono.Sarà compito del datore di lavoro
versare (e al lavoratore e al sindacato di controllare l’effettivo versamento)
la quota trattenuta all’organizzazione sindacale scelta dal lavoratore. La
quota tessera è differenziata a seconda del livello
professionale e tendenzialmente è pari all’uno per cento di paga e contingenza
del mese di febbraio dell’anno in corso.
|
Nome cognome
e Codice Fiscale |
data
di nascita |
Data di ass.ne |
qualifica |
Periodo retribuzione |
|||||||||
|
Stipendio Fascia |
R.I.A. |
Maturato nel biennio |
Valore comune (gradone) |
Ind.tà specifiche (per qualifica) |
|||||||||
|
gg.contr.li |
ore contr.li |
Retr.ne
lorda |
Paga gg. |
Paga oraria |
|||||||||
|
Data licenziamento |
% irpef su arr.ti |
Nucleo famigliare(v.tabelle) |
Dati identificativi datore di lavoro |
||||||||||
|
f |
c |
a |
|||||||||||
|
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Importo prestazioni straordinarie; Importo indennità varie; Importo assegni famigliari (non
tassati) Retribuzione lorda: totale delle voci retributive fisse e ricorrenti Nonché di quelle variabili; Retribuzione imponibile: totale delle voci retributive al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali (*); Retribuzione netta: differenza tra la retribuzione imponibile e le ritenute
fiscali (**) nonché le trattenute delle addizionali (comune e regionale) tenuto conto della deduzione fiscale (no tax
area ***) (*) vedi aliquote percentuali; (**) vedi tabelle scaglioni
fiscali; (***) vedi esempio di calcolo;
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