La Retribuzione

(Nozione, caratteristiche e struttura)

a cura del Dirigente sindacale UIL FPL di Roma e Provincia Paolo Dominici in collaborazione con il Segretario Generale di Roma e Provincia Claudio Tulli.

 

(non esiste una definizione unitaria)

 

La retribuzione costituisce il principale obbligo del datare di lavoro a fronte della presentazione fornita dal lavoratore (cfr. artt. 2094 e 2099 cod. civ.). La corrispettività tra le due contrapposte obbligazioni non va comunque intesa in senso assoluto, sia perché la misura della retribuzione deve comunque rispettare il minimo garantito dall’art. 36 della Costituzione, a tutela della posizione del lavoratore, sia per la presenza nello svolgimento del rapporto di numerose situazioni in cui permane l’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro pur in carenza di prestazione lavorativa (come ad esempio nei casi di assenza per malattia, maternità, infortunio sul lavoro). Nel nostro ordinamento non esiste una  nozione unitaria  di retribuzione, in quanto il legislatore ha fornito criteri di computo della retribuzione solo per alcuni istituti legali (es. trattamento di fine rapporto), né sussiste un principio valido  a tratto generale secondo il quale per l’individuazione della retribuzione utile al fine del calcolo dei vari istituti  contrattuali debba necessariamente farsi riferimento alla “retribuzione globale di fatto” (retribuzione comprensiva di quanto complessivamente ricevuto dal lavoratore.

Per la determinazione di ciascuna voce retributiva occorre perciò individuare gli elementi che concorrono alla specifica base di calcolo secondo la disciplina contrattuale collettiva o individuale  applicabile alla fattispecie (tratteremo più avanti quella relativa al contratto dei lavoratori del Comparto Sanità).

In ultimo occorre distinguere tra la retribuzione intesa come obbligazione corrispettiva del lavoro prestato e le nozioni di retribuzione imponibile  ai fini previdenziali ed ai fini fiscali, ricavabili dallo stesso contesto normativo (art. 51 – ex 48 – DPR n. 917/1986) ma ciascuna caratterizzata da particolari deroghe ed eccezioni.

 

Requisiti

 

·        In linea generale si riconosce natura retributiva alle erogazioni connotate dal carattere di:

·        corrispettività, deve trattarsi di importi che trovano causa diretta o indiretta nel rapporto di lavoro. Se la prestazione viene a mancare cessa anche l’obbligo retributivo  tranne nei casi espressamente previsti dalla legge  (come ad esempio per le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, maternità, permessi sindacali, etc.) ed eventualmente dal contratto collettivo;

·        onerosità,  la prestazione di lavoro subordinato si presume sempre effettuata a titolo oneroso, salvo che la gravità venga provata  - ma in modo rigoroso – desumendola dalla originaria volontà delle parti nonché dalle modalità di svolgimento del rapporto (Cassazione 16 febbraio 1993, n. 1895);

·        obbligatorietà, l’erogazione deve costituire un obbligo per il datore di lavoro derivante dalla legge, dal contratto collettivo o individuale; 

Non rientrano nel novero delle voci retributive gli importi che costituiscono rimborso spese, ne le erogazioni che hanno carattere di liberalità. Occorre tuttavia precisare che un’erogazione liberale da parte del datore di lavoro può giustificarsi solo si occasionale e collegata  ad eventi particolari: si ritiene infatti che la ripetitività dell’erogazione, pur inizialmente effettuata  per determinazione unilaterale,  privi l’erogazione stessa (anche se di ammontare variabile) dell’originale funzione di

 

liberalità  attribuendole quella di corrispettivo della prestazione lavorativa (Cassazione, S.U., sentenza 23 agosto 1990, n. 8573);

·        determinatezza o determinabilità, l’importo di ogni singola voce retributiva è normalmente stabilito nel contratto collettivo o individuale di lavoro. Rispondono a questo requisito anche le voci di cui non sia prederminato l’importo  ma siano individuati i criteri di calcolo (es. premio  di  produttività calcolato sulla base di parametri stabiliti nell’accordo aziendale e istitutivo).

 

                  La busta paga


Le normative che regolano la materia in questione, e che spieghiamo all’interno di “vademecum”, si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal contratto di lavoro applicato, eccezion fatta per gli importi delle aliquote applicate..


Indice:

funzioni delle busta paga

le informazioni che devono essere contenute nella busta paga

analisi delle singole voci

determinazione della retribuzione lorda

le trattenute

gli assegni familiari-ritenute previdenziali ed assistenziali

il conguaglio contributivo

ritenute fiscali

trattenute in base al reddito (aliquote irpef)

l’addizionale regionale e quella comunale

detrazioni

il conguaglio fiscale

i contributi sindacali


Funzione della busta paga
(Legge n. 4 del 5 gennaio 1953)


Al momento del pagamento della retribuzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un documento, la busta paga, contenente gli element iche compongono la retribuzione stessa nonché alcune altre informazioni.

La funzione della busta paga é quella di documentare quanto il lavoratore percepisce in un dato periodo lavorativo, da parte di un determinato datore di lavoro, in ottemperanza al contratto di lavoro applicato o alle leggi vigenti in materia previdenziale e fiscale.

La busta paga ha validità giuridica e può, pertanto, essere utilizzata in caso di controversia con il datore di lavoro davanti all’autorità giudiziaria. È importante quindi conservarla.

I termini entro i quali effettuare dei reclami sono:



-1 anno per errori di calcolo;

- 5 anni per erronee interpretazioni delle norme contrattuali e di legge.

                 

                                   Prescrizione dei crediti di lavoro

I crediti di lavoro si prescrivono  normalmente   in 5 anni.   Il lavoratore   pertanto non deve lasciar scadere questo termine senza mettere in mora il datore di lavoro debitore. Occorre in altre parole comunicare formalmente all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di ottenere il pagamento di quanto dovuto, specificando le voci retributive che si ritengono non percepite.        

(per esempio: arretrati per straordinari, livello superiore, mensilità aggiuntive, indennità varie, indennità specifiche di qualifica).

Attenzione: malgrado vi siano dubbi, sulla loro legittimità costituzionale, permangono dei termini di prescrizione inferiori ai 5 anni, nello specifico:

 

-   1anno, per elementi retributivi corrisposti con periodicità inferiore al mese;

-  3 anni, per elementi retributivi corrisposti con periodicità superiore al mese (mensilità aggiuntive, premi annuali, indennità sostitutive, ferie,                   festività,ecc.)

 

I termini di decorrenza della prescrizione cominciano a decorrere con modalità differenti tra le grandi o le piccole aziende, intendendo come grandi quelle dove si applica la tutela, cosiddetta reale, sui licenziamenti (di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), per piccole, quelle in cui si applica la limitata tutela prevista dalla legge 108/1990.

Più chiaramente, si applica la tutela reale dello Statuto in tutte le unità produttive con più di 15 addetti e comunque, anche nelle unità più piccole, se l’azienda ha, nel complesso, più di 60 addetti. Negli altri casi si applica la limitata tutela della legge 108/90.

Ora nelle aziende grandi, con tutela reale, la prescrizione decorre dalla data di mancata erogazione del singolo elemento retributivo e pertanto anche durante il rapporto di lavoro; nelle aziende piccole, con tutela della legge 108/90, i termini di prescrizione decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

Le informazioni
che devono essere contenute nella busta paga


La legge citata non prescrive un particolare modello di busta paga. Pertanto ogni datore di lavoro adotta il proprio. Tuttavia tutti debbono contenere almeno le seguenti informazioni:
1) nome e cognome e codice fiscale del lavoratore;
2) qualifica professionale, attribuitagli dal datore di lavoro in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
3) dati identificativi del datore di lavoro; la busta paga deve contenere gli elementi identificativi del datore di lavoro indipendentemente dalla forma giuridica che ha assunto lo stesso (impresa individuale o società). E deve quindi contenere la firma o il timbro del datore di lavoro stesso;
4) periodo cui la retribuzione si riferisce;
5) inoltre la busta paga deve contenere l’indicazione:
- degli assegni per nucleo familiare (se spettanti),
- di tutti gli elementi che compongono la retribuzione,
- delle singole trattenute distintamente elencate.

 

Analisi delle singole voci

 

La retribuzione netta che percepisce il lavoratore in busta paga si ottiene sommando un insieme di voci e sottraendo dal totale di queste ultime le ritenute previste per legge.


Vengono prese in esame sia la funzione, cioè a quale aspetto della prestazione lavorativa si riferisce la singola voce, sia l’origine (cioè se frutto di contrattazione confederale ,nazionale di categoria, aziendale, ecc.), oltre ad altre osservazioni utili.

 

Qui di seguito tratteremo le ritenute, le detrazioni, gli assegni familiari, le trattenute sindacali e il procedimento per ottenere la retribuzione netta.

Determinazione della retribuzione lorda

La somma delle singole voci retributive contrattuali costituisce la retribuzione lorda mensile. É opportuno osservare che alle voci così dette fisse ricorrenti vanno aggiunte  - ove se ne sia maturato il diritto – le voci accessorie (straordinario ed indennità varie).

Calcolo dell’importo relativo alle prestazioni straordinarie

Con decorrenza 31/12/2001, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 34, comma 7, del CCNL 07 Aprile 1999,  si ridetermina dividendo per 156 la retribuzione base  mensile di cui all’art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 07 Aprile 1999 modificato dall’art. 24, comma 3, del CCNL 2002 – 2005 ( biennio economico), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 8 del citato art. 34. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 27 del CCNL 07 Aprile 1999 il valore divisore è fissato in 151.

 

Calcolo Aliquote prestazioni straordinarie

Voci retribuzione: Stipendio + Importo fascia + valore ind.tà comuni + rateo 13^ = Y

(Y)

/

156 x 15% (straordinario diurno)

(Y)

/

156 x 30% (straordinario festivo o diurno)

(Y)

/

156 x 50% (straordinario festivo notturno)

 

La mensilizzazione e il conguaglio mensile o annuo

E’ ormai invalsa l’abitudine presso la stragrande maggioranza delle aziende di corrispondere la retribuzione su base mensile. Il CCNL Comparto Sanità, stabilisce convenzionalmente che la retribuzione venga calcolata sulla base di n. 26 giorni (equivalenti a n. 156 ore)  mensili, operando solo conguagli in detrazione in caso di permessi o assenze non retribuiti o in aggiunta, nel caso di lavoro straordinario o indennità accessorie (Artt. 44 e/o art. 46: indennità di turno, indennità di lavoro festivo, indennità di disagio, etc).

 



Reclami e controversie

I reclami e le controversie di lavoro possono essere regolati in duplice modo:

 

-          per via sindacale, secondo quanto disposto dalla disciplina generale del contratto nazionale, e cioè: direttamente mediante un accordo con  l’azienda; indirettamente, ma sempre in azienda, ricorrendo alle rappresentanze sindacali unitarie; mediante l’Ufficio vertenze del sindacato che convoca l’azienda nelle opportune sedi;

 

-          mediante i disposti della legge 11.8.1973, n.533, che modifica gli articoli 409 eseguenti del Codice Civile.

 

La legge fissa due livelli per la soluzione di reclami e controversie: la conciliazione per tramite di apposite commissioni costituite presso l’Ufficio provinciale del Lavoro; il ricorso alla magistratura (causa), con funzione di giudice del lavoro. Tale ricorso può avere tre gradi di giudizio: pretura, tribunale, cassazione. Comunque il decreto legislativo 80/1998 stabilisce che chi intende proporre in giudizio una causa di lavoro deve prima promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla cui conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso l’apposita commissione istituita presso l’Ufficio Provinciale del lavoro.

Rinunce e transazioni

La rinuncia

E’ un atto unilaterale del lavoratore che rinuncia ai propri diritti. Essa non può riguardare diritti futuri. Qualora riguardi diritti passati è impugnabile entro 6 mesi dall’avvenuto atto di rinuncia con atto scritto (raccomandata con ricevuta di ritorno).

 

                                                                                                              La transazione


E’ un atto privato tra lavoratore e azienda con il quale il lavoratore definisce la controversia rinunciando in parte a un suo diritto disponibile.
La transazione è impugnabile entro 6 mesi con atto scritto (raccomandata con ricevuta di ritorno).

La retribuzione: le trattenute


Le normative che regolano la materia in questione, e che spieghiamo in questa pagina, si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal contratto di lavoro applicato.



Ritenute previdenziali e assistenziali


Ottenuta la retribuzione lorda, attraverso la somma delle diverse voci retributive, per determinare la retribuzione netta é necessario detrarre innanzi tutto le ritenute previdenziali e assistenziali e, in secondo luogo le ritenute fiscali.
Il datore di lavoro trattiene al lavoratore e versa agli enti previdenziali e assistenziali (a partire dall’1/1/1998) il per il comparto sanità:

 

-9.73%  (circa) per il fondo ritenute assistenziali e previdenziali;

Fino al 1998 i datori di lavoro erano tenuti a comunicare ogni anno all’Inps la situazione riassuntiva globale delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente, a ciascun lavoratore. Copia di tale documento doveva essere consegnata anche al dipendente (Modello 01M).
A partire dal 1999 tale denuncia è stata sostituita dalla cosiddetta certificazione unica (Modello Cud), attestante l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, delle ritenute fiscali operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

 

                            Il conguaglio contributivo


Alla fine dell’anno, o al massimo con la retribuzione relativa al mese di gennaio dell’anno successivo i datori di lavoro dovranno effettuare, per effetto dell’applicazione di particolari normative in materia contributiva, gli eventuali conguagli tra i contributi pagati dal lavoratore  e quelli realmente dovuti dallo stesso .
I motivi che possono determinare questo tipo di conguaglio sono diversi:
- il premio di risultato
- le erogazioni liberali
- i fringe benefits
- il massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al

31.12.1995.

 

 

Ritenute fiscali

 

Il nuovo meccanismo fiscale introdotto dalla Finanziaria 2003 segna il passaggio da un sistema di detrazioni (sconto sulla tassa stessa) a  uno di  deduzioni (sconto su reddito imponibile).
Viene cioè modificato il precedente sistema, introducendo  una  deduzione finalizzata a garantire la progressività dell'Irpef. A tutti i contribuenti verrà  riconosciuta una fascia di esenzione pari a 3 mila euro a cui andranno sommate le cifre seguenti a seconda delle tipologie di reddito
- 4.500 euro per i lavoratori dipendenti
- 4.000 euro per i pensionati
- 1.500 euro per lavoratori autonomi e imprese minori
- Eventuali oneri deducibili in base a quanto previsto dall'art. 10 del Tuir (Testo unico imposte sul reddito).

       

 

 

 

 

Per il calcolo delle deduzioni dovrà essere utilizzata la seguente formula:

 

Euro 26 mila (reddito convenzionale)

+

Deduzione fissa (cioè 4.500 o 4.000 o 1500)

+

3 mila euro

+

Eventuali oneri deducibili
(gli oneri riconosciuti come tali dall'art. 10 Tuir)

+

Reddito complessivo annuo

-

Totale (X)

 

Il valore ottenuto (X) andrà diviso per il reddito convenzionale (euro 26 mila) e il risultato* moltiplicato per la deduzione fissa (4.500 + 3.000). Si determina così la deduzione reale su cui calcolare l'imponibile a cui andranno applicate le aliquote della tabella sotto riprodotta:

 

(*) Se tale risultato è maggiore o pari a 1 è inutile fare la moltiplicazione, in quanto la deduzione di euro 7.500 compete per intero.

(*) Se invece è pari o inferiore a 0 è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione non compete.

 

Clausola di salvaguardia

La legge prevede anche una clausola di salvaguardia e cioè la possibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, di optare   per il vecchio sistema di calcolo dell'Irpef (quello calcolato sino a tutto il 2002)   qualora lo   stesso risultasse più   favorevole di quello determinato dalle nuove disposizioni.

I nuovi scaglioni di imposta progressiva annuale dal 2003

 

 

Aliquote

Scaglioni annuali

Scaglioni mensili

23%

Fino a 15 mila euro

Fino a 1.250

29%

Da 15.000,1 a 29 mila euro

Da 1.250,1 a 2.416,66

31%

Da 29.000,1 a 32.600 euro

Da 2.416,67 a 2.716,66

39%

Da 32.600,1 a 70 mila euro

Da 2.716,67 a 5.833,33

45%

Da 70.000,1 mila euro

Da 5.833,34 euro

 

 

Esempio:

 

Caso di un lavoratore con una retribuzione annua, al netto delle ritenute previdenziali, di euro 21.746:

 

 

Calcolo della deduzione reale

Euro 26 mila
(reddito convenzionale)

+

Deduzione fissa (7.500)

=

33.500

-

Reddito del lavoratore (21.746)

=

11.754

:

Euro 26 mila
(reddito convenzionale)

=

0,452

x

7.500

=

3.390
(deduzione reale)

:

365 (giorni dell'anno)

=

9,2877
(deduzione giornaliera)

x

31 (giornate gennaio)

=

287,92
(deduzione
gennaio)

=

                        

Calcolo del reddito imponibile Irpef mensile

Reddito mensile del lavoratore
Esempio: 1.561,35

-

287,92
(deduzione
del mese di gennaio)

=

Imponibile Irpef mensile 1.273,43

Calcolo dell'imposta

Imponibile Irpef mensile 1.273,43 euro

1.250 euro al 23%

=

pari a un'imposta di 287,50 euro

23,43 euro al 29%

=

pari a un'imposta di 6,79 euro

Totale imposta gennaio

294,29 euro


Naturalmente gli importi così calcolati e trattenuti mensilmente saranno soggetti al conguaglio di fine anno

 

 

 

                

L’addizionale regionale


I lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati, dal 1998 versano una tassa alla Regione in cui risiedono.

Si chiama addizionale regionale. La sua misura è stata fissata, a partire dal 1° gennaio 2000 , nella misura dello 0,9% dell’imponibile fiscale, al netto degli oneri deducibili. Ciascuna regione con proprio provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente alla sua applicazione, può maggiorare l’aliquota fino all’1,4%.

 

L’addizionale comunale

Il decreto legislativo 360/98 ha istituito, a partire dal 1999, un nuovo tributo: l’addizionale comunale. Vediamo qui di seguito la struttura di tale imposta, composta da:

 

-          un’aliquota uguale per tutto il territorio, fissata con decreto interministeriale entro il 15 dicembre dell’anno precedente la sua applicazione. Contemporaneamente deve essere determinata l’equivalente riduzione dell’aliquota Irpef. Tale norma non è mai stata applicata.


-     un’aliquota variabile che i comuni, anche in assenza del decreto interministeriale di cui sopra, possono singolarmente deliberare.

      L’elenco dei comuni che hanno deliberato l’addizionale si può trovare sul sito internet www.finanze.it.

      La misura dell’addizionale comunale non può comunque superare complessivamente lo 0,50% dell'imponibile fiscale con un incremento   annuo non superiore allo 0,2%

 

 

 

Base imponibile e modalità di trattenuta delle addizionali

Effetti sulle addizionali Irpef

Le addizionali comunali e regionali Irpef andranno calcolate sul reddito imponibile del lavoratore senza tenere conto delle deduzioni. Tale base imponibile non risulta, pertanto, modificata dall'eventuale presenza delle deduzioni, volta a garantire la progressività dell'imposizione Irpef.

E’ previsto che le trattenute vengano effettuate nel seguente modo:

 

-          in sede di conguaglio di fine anno l’azienda dovrà determinare l’addizionale dovuta da ogni dipendente e la stessa verrà indicata nel cedolino   paga


-  a partire dal mese successivo a quello dello svolgimento delle operazioni di conguaglio il lavoratore subirà la trattenuta che sarà      suddivisa mensilmente in un numero massimo di undici rate di pari importo.

 

 

Detrazioni

 

 

Tabella A - Detrazioni d'imposta
Sempre per garantire la progressione dell'imposta vengono mantenute, a secondo del reddito, alcune detrazioni calcolate in base al reddito complessivo (non al reddito imponibile)

Scaglioni di reddito annuo (da/a) in euro

Detrazione in euro

27 mila/29.499,9

130

29.500/36.499,9

235

36.500/41.499,9

180

41.500/48.499,9

130

46.500/52.499,9

25

 

 

Rimangono invariati (e pertanto valgono quelli in vigore nel 2002),
gli importi delle detrazioni per i carichi familiari
.

 

 

Tabella B - Detrazione per coniuge a carico (in euro)
(non legalmente ed effettivamente separato)

Reddito complessivo (fino a)

Detrazione annua

15.493,71

546,18

30.987,41

496,60

51.645,69

459,42

Oltre 51.645,69

422,23

La detrazione spetta per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, che non possiede redditi propri per un importo superiore a euro 2.840,513.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella C - Detrazioni per figli* (in euro)

Reddito complessivo

Numero di figli a carico

Detrazione per ogni figlio

Fino a 36.151,98

da 1 in su

516,46

Fino a 41.316,55

da 2 in su

516,46

Fino a 46.481,12

da 3 in su

516,46

Nessun limite

da 3 in su

516,46

Figli a carico in situazioni diverse da quelle esposte sopra

Figli di età inferiore ai 3 anni

Reddito complessivo

Detrazione per ogni figlio

Fino a 51.645,69

primo figlio: 427,63

successivi: 460,68

Oltre a 51.645,69

per ogni figlio: 409,03

Figli di età superiore ai 3 anni

Reddito complessivo

Detrazione per ogni figlio

Fino a 51.645,69

primo figlio: 303,68

successivi: 336,73

Oltre a 51.645,69

per ogni figlio: 285,08

 

 

 

Figli portatori di handicap: per ognuno (senza limiti di reddito): detrazione di 774,69

 

 

 

Detrazioni persone** a carico (in euro)

Reddito complessivo

Detrazione

Fino a 51.645,69

303,68

Oltre 51.645,69

285,08

(*) Si considerano a carico i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi e affidati o affiliati che non abbiano un reddito proprio superiore a euro 2.840,513.
L’ammontare della detrazione spettante va ripartita tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno (come risulta da dichiarazione rilasciata daldipendente).
In mancanza del coniuge (per decesso o mancato riconoscimento dei figli) la relativa detrazione si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la corrispondente detrazione.

(**) Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a 5.500.000 lire annue, diversi da quelli menzionati sopra (*) che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria. Esempio: genitori,suoceri, generi, nuore, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

 

 

 

 

Nota bene: Le detrazioni viste nelle tabelle A), B) e C) sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui queste sono cessate.

Tabella D) - Detrazioni per figli a carico il cui genitore é il solo contribuente


(l’altro coniuge manca perché deceduto o  in caso non abbia riconosciuto i figli)

 

- Per il primo figlio si applica la tabella B).

- Per gli altri, si applicano le detrazioni previste alla tabella C).

 

 

Il conguaglio fiscale

 


Entro due mesi dalla fine dell’anno (normalmente con la busta paga relativa alla retribuzione di dicembre), il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, deve effettuare il conguaglio tra le imposte effettivamente dovute dal lavoratore, sul totale delle retribuzioni percepite durante l’anno, e l’ammontare delle singole quote trattenute mensilmente.

Analogamente viene fatto il conguaglio delle detrazioni operate nei vari periodi di paga e quelle che, pur essendo dovute, non sono state concesse al lavoratore per qualsiasi motivo (incapienza o sospensione della retribuzione, errore materiale).

Dovranno, se richiesto dal lavoratore, essere presi in considerazione anche gli emolumenti e le ritenute certificati da altri datori di lavoro.

 

 

I contributi sindacali

 


L’adesione al sindacato è libera. Esiste comunque l’obbligo morale per il lavoratore di iscriversi al sindacato, almeno per due ordini di motivi: acquisire più forza negoziale e consentire il mantenimento dell’organizzazione sindacale. E’ previsto  che i lavoratori possano raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo nei luoghi di lavoro senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dell’attività aziendale. I lavoratori hanno altresì diritto, previa delega individuale, a farsi trattenere in busta paga la quota tessera del sindacato a cui aderiscono.Sarà compito del datore di lavoro versare (e al lavoratore e al sindacato di controllare l’effettivo versamento) la quota trattenuta all’organizzazione sindacale scelta dal lavoratore. La quota tessera è differenziata a seconda del livello professionale e tendenzialmente è pari all’uno per cento di paga e contingenza del mese di febbraio dell’anno in corso.

 

 

 

 

 

Nome cognome  e Codice Fiscale

data di nascita

Data di ass.ne

qualifica

Periodo retribuzione

Stipendio Fascia

R.I.A.

Maturato nel biennio

Valore comune

(gradone)

Ind.tà specifiche

(per qualifica)

gg.contr.li

 

ore contr.li

Retr.ne lorda

Paga gg.

Paga oraria

Data licenziamento

% irpef su arr.ti

Nucleo famigliare(v.tabelle)

Dati identificativi datore di lavoro

f

c

a

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Importo prestazioni straordinarie;

          Importo indennità varie;

          Importo assegni famigliari (non tassati)

 

Retribuzione lorda: totale delle voci retributive fisse e ricorrenti

                                Nonché di quelle variabili;

 

Retribuzione imponibile: totale delle voci retributive al netto delle

                                    trattenute previdenziali ed assistenziali (*);

 

Retribuzione netta: differenza tra la retribuzione imponibile e le

                                ritenute fiscali (**) nonché le trattenute delle

                                addizionali (comune e regionale) tenuto conto

                                della deduzione fiscale (no tax area ***)

 

 

 

 

           (*)    vedi aliquote percentuali;

          (**)   vedi tabelle scaglioni fiscali;

         (***)  vedi esempio di calcolo;

 

 

 

 

 

 

FAC-SIMILE "BUSTA PAGA"