LEGGE 626/94 - Visita il sito della UIL NAZIONALE
Valutazione dei rischi sul posto di lavoro (Relazione della Segreteria Nazionale)
Esplicativo sul Decreto Legislativo 626/94
La Legge 626/94 in pillole
La
Sicurezza e Prevenzione in pillole 1° Parte
Non tutti sanno che:
Il D.Lgs. 626/94, è una legge studiata per tutelare la salute
e l’integrità fisica dei Lavoratori.
Elenco dei principali Articoli che compongono questa preziosa Legge.
Art. 1 (Campo di applicazione).
1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici.
Art. 2
(Definizioni) (1).
Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a)
Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i
soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la
loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei
servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare
le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli
istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I
soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa
discendere particolari obblighi;
Art. 5
(Obblighi dei lavoratori).
Ciascun
lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In
particolare i lavoratori:
a) osservano le
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano
correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in
modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonchè
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o
modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;
f) non compiono di
propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono
ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono,
insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di
tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori)
I
lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3 (2);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). R. L. S.
In
tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante
per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano
sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali,
così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza).
. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si
svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli
addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione
dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai
servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque
non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione
e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di
visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui
all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di
prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei
rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro e i
mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve
disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonchè dei mezzi necessari per
l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e
nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze
sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonchè al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
R L S
Alfredo Gioiosa